LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 6-08-1998
REGIONE PIEMONTE (VI Legislatura)

"Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 32

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5  

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

ARTICOLO 3

 1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono
 preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo nč 
 inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di
 attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su
 fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c)
 e d), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso
 del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge
 regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
  2. Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi č 
 ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed
 edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi
 vigenti o adottati.
  3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di
 cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
 superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
 edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di
 visitabilitą  ed adattabilitą  dell'alloggio.
  4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee
 opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei
 consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere
 conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei
 regolamenti vigenti, nonchč  alle norme nazionali e regionali in
 materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi
 energetici.
  5. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 1,
 comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli
 oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai
 sensi dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la edificabilitą  dei suoli), sulla volumetria virtuale, altezza m
 3,00, resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di
 nuova costruzione.
  6. Il contributo di cui al comma 5 č  ridotto nella misura del 50
 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda,
 contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a
 trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri
 immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese
 abitabili costituiscano pertinenza dell'unitą  immobiliare
 principale.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 56 del 1977 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 10 del 1977 Articolo 3

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